La Corte di Cassazione aveva più volte affermato che chi instaurava una nuova stabile convivenza con un nuovo compagno/a perdeva il diritto di percepire un assegno di divorzio dall’ex coniuge.

Con la sentenza n. 32198 pubblicata il 05.11.2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, invece, che tale perdita non è automatica.

Il mutamento di indirizzo è stato determinato dal diverso modo di concepire l’assegno divorzile che, fino al 2017, è sempre stato collegato all’esigenza di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale mentre, adesso, serve a garantire a chi non ha mezzi di sussistenza di poter sopravvivere (funzione assistenziale) o a compensare i sacrifici che uno dei due coniugi ha sostenuto durante il matrimonio per la famiglia e per i figli (funzione compensativa).

In quest’ottica si è stabilito che, con l’instaurazione di una convivenza,  viene meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno, “per la serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale”. In sostanza, si presume che la costituzione di un nucleo familiare stabile comporti la reciproca contribuzione, da parte di ciascuno dei conviventi, al menage familiare,

Altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la componente compensativa dell’assegno divorzile.

Se l’attuale mancanza di mezzi adeguati dell’ex coniuge (che rimane necessario prerequisito di fatto) è dovuta a ruoli assunti di comune accordo all’interno della famiglia, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario dell’assegno non perde automaticamente il diritto di continuare a percepirlo in quanto, afferma la Corte di Cassazione, il contributo dato dal coniuge debole, con le sue scelte personali e condivise, alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge, rimarrebbe ingiustamente sacrificato se l’assegno fosse completamente eliminato.

In base alla regola generale di ripartizione dell’onere della prova, sarà il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno a dover dimostrare l’esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all’altro coniuge al fine non di escludere il diritto all’assegno ma di limitarne l’ammontare alla sola componente compensativa.  Il coniuge beneficiario, dal  canto suo, dovrà dimostrare di essere privo di  mezzi adeguati (anche in base ad uno squilibrio delle posizioni economiche degli ex coniugi), di aver rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio e di aver contribuito, con il proprio apporto dato alla famiglia, alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.