L’applicabilità dell’istituto è stata ampliata sia quanto ai requisiti oggettivi, sia quanto a quelli soggettivi.

Se in precedenza il limite era stato stabilito in funzione della pena edittale massima, adesso la norma fa riferimento a quella minima.

Se pertanto, in base alla vecchia dizione, poteva accedervi solo l’imputato che aveva commesso un reato punibile con la pena edittale massima di cinque anni, adesso l’esclusione della punibilità sarà invocabile quando il reato sia punito con la pena edittale minima non superiore a due anni, indipendentemente dalla massima.

Il nuovo istituto – ferme le eccezioni stabilite espressamente – potrà così applicarsi a un più ampio novero di fattispecie, tra cui, ad esempio, la rapina tentata ed il furto nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 625, comma 1, c.p..

Inoltre il Giudice potrà valutare la tenuità del fatto anche in considerazione della condotta del reo susseguente al reato, circostanza che la giurisprudenza tendeva invece ad escludere (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 20038 del 17 maggio 2022).

Da oggi saranno pertanto valorizzabili comportamenti quali la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno da parte del reo.