Come noto, la legge 150/2022 ha pesantemente riformato il regime delle notificazioni, con l’obiettivo dichiarato di «snellire e rendere più celeri i relativi adempimenti, ridurre le incombenze a carico degli uffici giudiziari e incrementare l’efficienza processuale, assicurando al contempo l’effettiva conoscenza da parte del destinatario delle stesse notifiche» (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022).
Particolarmente significativo in questo contesto l’inciso contenuto nel nuovo art. 157 comma 8 bis c.p.p. in cui si introduce espressamente l’onere a carico dell’imputato di comunicare al proprio difensore ogni proprio recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica (e successivi eventuali mutamenti) ove questi possa effettuare le comunicazioni, con espresso esonero di responsabilità a carico del professionista, qualora l’assistito ometta di farlo o lo faccia in ritardo.
Si tratta di una raccomandazione che ogni buon Avvocato già rivolgeva al proprio assistito, nell’esclusivo interesse di questi, e che oggi è stata normativamente consacrata.
E’ stato modificato anche l’art. 162 c.p.p., comma 4 bis, in materia di elezione di domicilio presso l’avvocato d’ufficio: se nella versione precedente essa non aveva effetto in mancanza di assenso esplicito da parte del difensore, oggi, viceversa, sarà compito di questi, se del caso, rifiutare la domiciliazione appena avuto conoscenza della stessa. E’ quindi lecito parlare di silenzio-assenso ogniqualvolta tale “non accettazione” non sia manifestata all’Autorità procedente.
Un preciso onere, in questo caso, è stato posto a carico dell’Avvocato, senza però che a ciò corrisponda la garanzia della effettiva conoscenza della notifica in capo al destinatario.