Uno degli obiettivi della riforma è stato quello di conseguire “effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti, nell’ottica di una maggiore efficienza del processo penale” (v. Dossier Camere del 7 settembre 2022). In questa ottica, il legislatore è intervenuto su una serie di reati che se, nel regime ante-riforma, erano perseguibili d’ufficio, adesso sono divenuti – con i dovuti correttivi – perseguibili a querela di parte.
Sono stati interessati i seguenti reati: lesioni personali (art. 582 c. p.), lesioni stradali (art. 590 bis c. p.), sequestro di persona (art. 605 c. p.), violenza privata (art. 610 c. p.), minaccia (art. 612 c. p.), violazione di domicilio (art. 614 c. p.), furto (art. 624 c. p.), danneggiamento (art. 635 c. p.), truffa (640 c. p.), frode informatica (art. 640 ter c. p.), disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c. p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c. p.).
In considerazione di quanto sopra, i fatti commessi in data successiva all’entrata in vigore della riforma (31/12/2022) saranno punibili solo a seguito di querela.
Diversa la questione per i fatti già commessi a tale data, per i quali è stata prevista una disciplina transitoria (art. 85): qualora non sia ancora stato incardinato il procedimento penale, la parte offesa che già abbia avuto notizia del fatto costituente reato, avrà a disposizione tre mesi per proporre querela decorrenti dall’entrata in vigore della riforma; nel caso invece in cui esso sia già incardinato, la vittima del reato dovrà essere informata dall’autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela ed il termine trimestrale decorrerà dalla data in cui le è pervenuta detta informazione.