L’indennità di frequenza è una misura di sostegno economico prevista dallo Stato italiano per i minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti e delle attività tipiche della loro età (nonché per i minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla normativa). 

È importante precisare che possono ottenere l’indennità di frequenza anche minori che non sono riconosciuti disabili ai sensi della Legge 104/92.

L’indennità di frequenza è uno strumento di tutela sociale, istituito con la legge n. 289 del 1990, volto a garantire un aiuto concreto alle famiglie che affrontano le difficoltà derivanti da condizioni di salute particolari dei loro figli, che limitano la capacità di autonomia del minore e di partecipazione alle attività quotidiane.

Possono beneficiare dell’indennità di frequenza anche i minori con DSA certificati (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), come dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia che soffrano di questi disturbi in particolari condizioni di gravità.

L’indennità mira a promuovere l’inclusione e il benessere dei minori con difficoltà, contribuendo a coprire le spese sostenute per l’accesso a servizi di supporto educativo, riabilitativo o di assistenza, come ad esempio spese di logopedia, di psicomotricità, di dopo scuola specializzati, di sostegno psicologico. Questo contributo economico è destinato a garantire che il minore possa partecipare attivamente ad attività scolastiche, formative o terapeutiche, spesso indispensabili per lo sviluppo di competenze e abilità. 

Si tratta di un sostegno che non è solo economico, ma anche sociale, perché permette ai giovani beneficiari di avvalersi di servizi che agevolano il loro percorso di crescita e integrazione.

Requisiti e modalità di accesso

L’indennità è concessa in presenza di alcuni requisiti specifici. 

Innanzitutto, il minore deve avere difficoltà persistenti che limitano la capacità di svolgere le attività proprie dell’età. La valutazione dello stato di difficoltà è compiuta attraverso una verifica sanitaria che attesta le condizioni di disabilità, svolta da un’apposita commissione medico-legale dell’INPS. 

Inoltre, è essenziale che il minore sia iscritto a un percorso scolastico o formativo: scuola, pubblica o privata, di ogni ordine e grado, centri estivi, centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, centri di formazione professionale. Questa condizione è stata stabilita per garantire che l’aiuto sia realmente indirizzato a sostenere percorsi educativi o terapeutici volti a migliorare il benessere e l’autonomia del minore.

Nella stessa ottica è previsto che il limite reddituale per accedere alla misura di sostegno, sia riferito solo al minore (e non al nucleo familiare nella sua interezza). Il reddito non dovrà essere superiore a 5.725,46 euro (importo riferito all’anno 2024).

La procedura da seguire è la seguente: per prima cosa il pediatra/medico curante deve inviare il certificato telematico, contenente la sintesi della diagnosi, completa dei codici nosografici. Entro 90 giorni dall’invio del certificato potrà essere inoltrata domanda all’INPS, direttamente tramite il portale dedicato del sito internet, con le necessarie credenziali, oppure tramite patronato.

A questo proposito si segnala che, dal 01/01/2026, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 62/2024 che ha modificato la modalità di presentazione della domanda. A decorrere da tale data non sarà più necessario il doppio passaggio dell’invio del certificato telematico e della presentazione della domanda amministrativa vera e propria, ma tutto avverrà tramite l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo” senza bisogno dell’invio della domanda amministrativa. Questa nuova modalità entrerà in vigore in via sperimentale, già dal 01/01/2025 in nove province (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari).

L’iter di riconoscimento, dopo l’accertamento medico legale, si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente. 

In caso di risposta negativa è possibile proporre ricorso entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione presso il Tribunale del circondario di residenza del minore. In questo caso il Giudice nominerà un Medico che, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) accerterà se sussistano o meno i presupposti per l’erogazione del beneficio.

Importo e durata dell’indennità

L’importo dell’indennità di frequenza viene aggiornato annualmente dall’INPS (per il 2024 ammonta a 333,33 euro mensili) e rappresenta un sostegno prezioso per le famiglie. Viene corrisposto per un massimo di dodici mensilità, ma l’effettiva durata dell’erogazione dipende dalla frequenza effettiva del minore ai servizi riconosciuti (ad esempio gli effettivi mesi di frequenza scolastica). Non appena il beneficiario raggiunge la maggiore età, l’indennità di frequenza decade automaticamente.

La misura in questione costituisce uno strumento fondamentale di sostegno e inclusione, che riflette il principio di tutela dei soggetti più vulnerabili nella nostra società. Il contributo economico ha un impatto concreto e tangibile sulle famiglie ma è l’accesso a percorsi educativi e terapeutici che può fare una differenza sostanziale nel miglioramento della qualità della vita dei minori coinvolti.

 

Avv. Monica Bonati & Dott.ssa Sara Del Dianda