Il 20 dicembre u.s. il Tribunale di Lucca, a seguito di ricorso presentato dall’Avv. Monica Bonati per la regolamentazione della responsabilità genitoriale con allegazioni di violenza, ha emesso, unitamente ad un decreto inaudita altera parte con cui ha ordinato la cessazione delle condotte pregiudizievoli con divieto di avvicinamento, il decreto previsto dall’art. 473-bis n.42 c.p.c. con cui, oltre a fissare l’udienza per la comparizione delle parti, ha specificatamente richiesto alla Procura una serie di atti, tra cui il casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed altri atti relativi al convenuto non coperti dal segreto istruttorio.

(Link per visualizzare il decreto di fissazione udienza)

Proprio della necessità di questo coordinamento e dell’integrazione tra giustizia penale e giustizia civile si è parlato nella seconda parte del corso sul diritto penale della famiglia promosso da AIAF – Lucca, tenutosi lo scorso novembre.

L’incontro è stato introdotto dall’Avv. Elena Benedetti, Presidente AIAF Toscana, e moderato dall’Avv. Tiziana Pedonese che ha presentato l’articolo 64-bis disp att cpp, un’importante norma che segna un passo in avanti per una visione integrata della giustizia. Introdotto con la legge 69/2019, l’articolo codifica l’obbligo di trasmissione di atti del procedimento penale al giudice civile, per evitare che questo ignori situazioni di violenza o abuso che potrebbero compromettere la sicurezza di una parte coinvolta. Il nostro Tribunale ha stipulato a latere un protocollo d’intesa che prevede un concreto coordinamento tra i vari giudici.

Il corso ha poi visto l’intervento della Dott.ssa Michela Boi, Giudice civile e tutelare del Tribunale di Lucca che ha analizzato, alla luce della riforma Cartabia, alcune norme processuali tra cui gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342-bis c.c.) e il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), strumenti volti a garantire interventi urgenti per tutelare le vittime di violenze domestiche mediante l’applicazione di misure temporanee, mirate a cessare situazioni di grave pregiudizio fisico, morale o la libertà personale.

Tra i presupposti applicativi dell’ordine di protezione se ne distingue uno di natura oggettiva (condotta che sia causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica, morale o per la libertà) e uno di natura soggettiva (condotta posta in essere da o nei confronti del coniuge / soggetto convivente). La norma definisce la condotta in maniera molto ampia per non vanificare le esigenze primarie di tutela della vittima, è quindi il giudice che deve selezionare i comportamenti rilevanti in base al criterio del “grave pregiudizio / pericolo”; non rientra tra i presupposti la reiterazione della condotta, quindi anche una singola azione può legittimare l’adozione della misura, purché sia idonea a esporre a concreto grave pericolo o danno l’integrità fisica/morale o la libertà dell’altra parte. Non è richiesta la commissione del reato e non rileva nemmeno l’elemento psicologico o l’imputabilità della condotta, infatti l’istituto non ha finalità punitive ma mira a tutelare la vittima in via prioritaria e immediata, ampliando la tutela anche alle famiglie di fatto, incluse unioni civili e convivenze cessate (che comprende anche una relazione affettiva connotata in termini di tendenziale stabilità senza una effettiva convivenza). Particolare attenzione è riservata ai minori, che siano vittime dirette o indirette di abusi, in quest’ultimo caso la misura è contestualmente applicata nei confronti della vittima diretta e del minore che subisce una condotta pregiudizievole. 

Il nucleo percettivo dell’ordine di protezione è rappresentato dalla cessazione della condotta pregiudizievole e dall’allontanamento dalla casa familiare, ove vi sia ancora la convivenza. In base alle esigenze specifiche ci sono contenuti eventuali: divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, prescrizioni economiche, intervento dei servizi territoriali. Il Giudice nella scelta di quali misure adottare deve operare un bilanciamento nel rispetto del principio di proporzionalità che consenta di salvaguardare entrambi i diritti in gioco.

L’incontro è poi proseguito con l’intervento della Dott.ssa Antonia Aracri, GIP del Tribunale di Lucca, che ha analizzato le misure cautelari coercitive ex art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e art 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). Queste misure limitano la libertà di movimento dell’indagato al fine di proteggere la persona offesa, prevedendo oggi una distanza minima dalla persona offesa e  dai luoghi dalla medesima frequentati non inferiore a 500 metri e l’applicazione dello strumento di controllo ex art 275-bis c.p.p., il cd. braccialetto elettronico. La Dott.ssa ha sottolineato un’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2024, in cui viene affrontato il problema della non fattibilità tecnica del braccialetto, chiarendo che il giudice può applicare anche misure più lievi, come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per rispettare la proporzionalità delle restrizioni. Non scatta quindi l’immediata applicazione della custodia cautelare, ma si riapre lo spazio di valutazione del giudice che deve decidere se applicare la misura degli arresti domiciliari senza braccialetto. Rilevante in tema di violenza e abusi è anche l’elaborazione giurisprudenziale del concetto di “casa familiare” e “convivenza”, esteso a unioni di fatto senza coabitazione, quelle situazioni in cui il giudice ravvisi “un’assunzione volontaria di un impegno reciproco”. 

L’incontro è terminato poi con un interessante dialogo tra avvocati e magistrati dove i primi hanno posto diverse domande soprattutto di taglio pratico. Vediamole nel dettaglio:

  1. Qualora ci sia un genitore sottoposto a misure cautelari quali il divieto di avvicinamento, come si regolamenta il diritto alla visita con il figlio? Se la misura è a tutela del genitore collocatario, il diritto di visita del genitore non collocatario deve essere organizzato in modo da non violare la misura stessa, ad esempio coinvolgendo i servizi sociali per garantire incontri protetti e senza contatti tra i genitori. Viene in rilievo come preminente l’interesse del minore e il suo diritto alla bigenitorialità.
  2. Ordini di protezione e misure cautelari, possono sovrapporsi in capo al medesimo soggetto? Si, per quanto i contenuti siano in parte sovrapponibili, non lo sono necessariamente in concreto, inoltre il giudice civile non può adottare provvedimenti che può adottare il giudice penale. Questi infatti seguono logiche differenti: il giudice penale ha il compito di prevenire reati e tutelare interessi pubblici, il giudice civile mira a regolare crisi familiari. 
  3. Le prescrizioni economiche impartite in sede civile ex art 473-bis.70 c.p.c. e le prescrizioni di tipo economico in sede penale, come coesistono? Possono coesistere, ma l’efficacia delle prescrizioni economiche (ad esempio assegni di mantenimento) è subordinata alla situazione economica delle parti: quando colui che viene allontanato lascia il nucleo privo dei mezzi di sostentamento si può prevedere un assegno. Se la famiglia è già beneficiaria di una previsione di contenuto economico accertata da altro giudice viene meno il presupposto della mancanza di mezzi di sostentamento.
  4. Come funzionano in concreto le comunicazioni tra giudice civile e penale? La comunicazione tra giudici penali e civili è regolamentata da protocolli che ciascun Tribunale solitamente adotta per garantire lo scambio di informazioni utili senza violare il segreto istruttorio e prevedendo modalità pratiche con cui vengono gestite le comunicazioni tra uffici. Mentre nel 64-bis disp. att. c.p.p. è il PM che trasmette e comunica, una volta valutato che il suo segreto istruttorio non c’è più, nel caso di richiesta proveniente dal giudice civile ex art 473-bis.42 comma 5 c.p.c., questi, non avendo idea dell’esistenza di un procedimento e dello stato in cui sia, chiede informazioni. In questo caso la risposta stessa può dare la notizia di un procedimento che non era ancora noto all’indagato, perché in fase di indagini e quindi coperto dal segreto.

Questo bilanciamento è quindi molto delicato ma anche fondamentale nell’ottica della visione integrata di giustizia che la Riforma ha inteso perseguire, con il fine ultimo del supremo interesse di tutela nei confronti delle vittime di abusi.

 

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda