La giurisprudenza della Corte di Cassazione è oramai consolidata nel ritenere la legittimazione del curatore fallimentare ad agire nei confronti dell’organo gestorio e di controllo , di una società a responsabilità limitata, sia con l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, che con l’azione propria dei creditori sociali.
In pratica, la Suprema Corte ritiene che la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, seppure non abbia operato alcun richiamo alle norme in materia di società per azioni, non abbia però contestualmente abrogato la legittimazione del curatore fallimentare di società a responsabilità limitata all’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 146 L.F..
Ciò perché in forza di quest’ultima norma, la curatela è abilitata all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società. Inoltre, è dato parimenti consolidato che il curatore, anche in caso di fallimento di s.r.l., possa esercitare ambedue le azioni cumulativamente tra loro, atteso il carattere unitario e inscindibile dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 L.F. .
Detto in altre parole, il curatore del fallimento che propone l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, ex art.lo 146 L.F., è legittimato ad esercitare congiuntamente l’azione di responsabilità contrattuale verso la società – disciplinata dall’art..lo 2393 cc – nonché l’azione di responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali – disciplinata dall’art.lo 2394 cc – , cumulandone i benefici ai fini della reintegrazione del patrimonio della società fallita, anche in ordine al diverso regime di prescrizione che le caratterizza (Cass. 20.09.2019 n. 23452; Cass. 19.08.2016 n. 17197; Cass. 4.12.2015 n. 23452)
Diversa, come detto, è però la natura delle due azioni in quanto : a) l’azione sociale di responsabilità mira ad accertare una responsabilità contrattuale in capo all’amministratore e dei sindaci . Essa presuppone la violazione dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo – in barba al dovere di diligenza previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c. e che da tale violazione sia derivato un danno al patrimonio sociale del quale si chiede il risarcimento. B) la responsabilità nei confronti dei creditori sociali ha invece natura extracontrattuale e sussiste nel caso in cui il comportamento dell’organo di gestione abbia determinato una perdita nel patrimonio sociale tale da renderlo insufficiente a garantire il soddisfacimento dei debiti assunti verso i creditori sociali.
Diversi è anche il dies a quo dei termini prescrizionali delle due azioni, in quanto: a) nella azione per responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data di cessazione dalla carica sociale . b) nell’azione per responsabilità extracontrattuale verso i creditori, il termine prescrizionale, ugualmente quinquennale come nel caso precedente, decorre dal giorno in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto fa terzi.