INCONTRI DI FORMAZIONE SUL DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA - AIAF TOSCANA – SEZIONE TERRITORIALE DI LUCCA

Il 29 ottobre 2024 si è tenuto il primo dei due incontri sul tema del diritto penale della famiglia, promossi dall’associazione AIAF sezione territoriale di Lucca, volti ad inquadrare i punti di contatto tra la tutela civile e la tutela penale alla luce della Riforma Cartabia.

L’incontro è stato introdotto dall'Avv. Elena Benedetti, Presidente AIAF Toscana, e moderato dall'Avv. Tiziana Pedonese, coordinatrice del gruppo di lavoro, che ha esplorato levoluzione del tormentato concetto di famiglia e linfluenza delle nuove dinamiche sociali e culturali su questo istituto. Tiziana ha spiegato come la famiglia, nelle sue forme moderne – in cui dobbiamo necessariamente includere le unioni civili, le convivenze e le relazioni stabili senza convivenza – sia una realtà giuridica in costante mutamento, in relazione alla quale il diritto penale, pur restando in parte subordinato alla disciplina civile, possieda un'autonomia applicativa.

È necessaria quindi una riflessione sul ruolo dell’avvocato di famiglia che, nel trovarsi ad affrontare i problemi nascenti dalla disgregazione o comunque dalla modifica delle dinamiche del nucleo familiare dei propri assistiti, non può esimersi dall’analizzare le tutele offerte anche in ambito penalistico. Esso deve avere una formazione multidisciplinare e una particolare sensibilità dinanzi al dolore che spesso accompagna, per lungo periodo il procedimento sia esso civile o penale.

L'Avv. Paola Memmola ha analizzato alcuni delitti legati alluso improprio della tecnologia in contesti familiari, quali “interferenze illecite nella vita privata - art 615 bis c.p.”, “accesso abusivo a sistemi informatici o telematici - art 615 ter c.p.” e “violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza - art 616 c.p.”.

Nel sottolineare la rilevanza di questi crimini soprattutto nella fase istruttoria del giudizio, ha ricordato che il difensore deve prestare particolare attenzione alle modalità con cui le parti si procurano i mezzi di prova da utilizzare nel processo: a titolo esemplificativo la ripresa della vita privata altrui, anche se operata da un soggetto che vive nel medesimo habitat familiare, è lecita solo quando lautore della condotta sia parte della ripresa stessa oppure quando è stato dato il consenso e sussiste consapevolezza della captazione.

Successivamente, l'Avv. Paola Bragazzi ha discusso larticolo 612 ter c.p., che prevede il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. "revenge porn”. Si tratta di un reato plurioffensivo, che lede la privacy, l’autodeterminazione della sfera sessuale individuale e la libertà morale della persona offesa, dove il presupposto del reato è la totale mancanza del consenso alla diffusione.

Il comma 2 dell’articolo 612 ter cp, assume rilevanza in ambito familiare perché tratta dei cd. “distributori secondari”, persone che non hanno realizzato o sottratto l’immagine, ma la diffondono ad un’ ampia platea rendendola in questo modo virale; secondo la Cassazione il reato si consuma al momento dell’invio, quindi anche se viene trasmesso ai familiari (che non hanno interesse alla diffusione) si configura la condotta prevista.

Sempre nell’ottica dei rapporti familiari, il comma 3 prevede un aumento della pena se il reato è commesso dal coniuge / persona legata da relazione affettiva, riconoscendo maggior disvalore in funzione del rapporto tra reo e persona offesa.

A concludere gli interventi è stata lAvv. Eleonora Romani, che ha analizzato alcuni dei reati “contro l’assistenza familiare”, mediante i quali il legislatore mira a proteggere i membri del nucleo familiare da condotte che determinano una compromissione psicologica, educativa, fisica o materiale.

Tra questi, l’articolo 571 c.p., atto a punire labuso dei mezzi di correzione o di disciplina, reato che non si integra in presenza di un atto di violenza fine a se stesso o violenza fine all’educazione, bensì nell’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, tali per cui il minore si senta svilito, triste, limitato nella sua libertà di espressione (tutela l’aspetto educativo - psicologico del minore). Circa la fattispecie prevista dall’art.  572 c.p. - maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha precisato che il reato si integra anche in presenza di un singolo episodio di violenza, accompagnato da una serie di insulti e minacce, atti riconosciuti come lesivi della dignità e della integrità psicologica di tutti i componenti della famiglia.

L’appuntamento è al 26 novembre per una tavola rotonda tra avvocati e magistrati nel corso della quale l’attenzione si soffermerà sulla “contaminazione” tra civile e penale,  alla luce dell’art. 64 bis att c.p.p. così come modificato dalla Riforma Cartabia ed in generale sulle norme procedurali relative agli ordini di protezione ed alle misure cautelari.

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda


DONNA E CARCERE

Ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare sabato scorso all’incontro “Donna e carcere” organizzato dall’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Lucca, di cui faccio parte, presso la Casa Circondariale S. Giorgio.

Un momento di riflessione fondamentale per accendere i riflettori sul carcere così da aprirlo alla società civile per indurla a spogliarsi di quell'abito mentale per cui si tratterebbe un luogo di oblio dove le persone si gettano senza alcuna possibilità di recuperarle.

Molti gli interventi, mirati, efficaci, dai quali sono emersi dati significativi: per prima cosa la prospettiva del superamento del carcere per le madri per poi da lì, auspicare una “rivoluzione” cha coinvolga tutti i detenuti.

Una frase delle detenute del carcere di Lecce ha aperto i lavori  “il carcere non è per le donne”: dinanzi ad una condizione di minoranza numerica sul totale dei detenuti negli istituti penitenziari, poco più del 4 per cento, le donne detenute si trovano in una condizione di assoluta marginalità.

Ciò nonostante la redazione di specifici precetti, le regole di Bangkok adottate dall’ONU nel 2010, mirate a delineare un’esecuzione penale che sia capace di adattarsi alle donne ed alle loro esigenze specifiche, che abbia un nuovo volto, da meramente afflittiva a mirata sui servizi e sulla cura della persona.

Pena quindi come opportunità, attraverso un’adeguata formazione, di realizzare un’indipendenza economica per la donna che spesso rimane l’unico referente del suo nucleo familiare: sul punto a livello europeo la tendenza non è buona (come emerge da uno studio del 2017 sull’ applicazione delle regole di Bangkok) poiché la formazione migliore è riservata agli uomini, mentre le donne sono rilegate ad attività tradizionalmente loro atttribuite come pulizia o cucito.

Donna in carcere implica molto spesso la presenza di minori e la necessità di gestire il rapporto madre figli: sebbene con la detenzione domiciliare speciale molto si è fatto per le madri, certamente interessante è la legge 62/2011 che ha introdotto le case famiglia protette, luogo non solo fisico ma di progetti tesi al reinserimento delle donne nella società ed altresì, luogo per porre rimedio ai cosiddetti “bambini galeotti”.

Sul punto tuttavia, si è sottolineato come lo strumento debba essere pensato anche per i padri, una figura abbastanza bistrattata dall’ordinamento penitenziario.

Ad oggi le case sono due, una a Milano ed una a Roma mentre la legge di bilancio 2021/2023 ha previsto un fondo già ripartito tra Regioni da destinare alla creazione di circa 10 strutture che potrebbero assorbire tutta la popolazione carceraria femminile.

Si è poi affrontato l’aspetto dell’ affettività connesso inevitabilmente alla sessualità, fondamentale per la crescita e per evitare conseguenze desocializzanti, che ben può essere conciliato con le esigenze di sicurezza.

Un’iniziativa lodevole è arrivata da Renzo Piano che ha ideato e realizzato MaMa, una casa degli affetti per le mamme ed i bambini, un modo per ritrovare una sorta di normalità e fare prove di futuro.

Per concludere, perché davvero molti sarebbero i temi, gli spunti e le prospettive, i relatori sono sembrati concordi nell’ipotizzare il superamento del carcere come fulcro della dinamica punitiva benché “il carcere sia la detestabile soluzione di cui non si può fare a meno”. BOZZA LOCANDINA EVENTO 04.02.2023


Flussi: pubblicato il Decreto per l'ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

È appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi migratori per il 2023. Ogni anno c’è una certa attesa poiché ad oggi rimane uno dei principali strumenti per accedere al mercato del lavoro.

Che si tratti di una finzione, poiché il futuro lavoratore si trova già in Italia e conosce il suo datore di lavoro, è cosa nota, ma ciò non esclude l’affidamento che viene riposto nelle quote dai molti stranieri desiderosi di iniziare un percorso regolare nel nostro paese.

Per il 2023 le quote complessive sono pari ad 82.705 unità, di cui 38.705 per lavoro subordinato non stagionale ed autonomo.

In particolare, per quanto attiene al lavoro subordinato non stagionale (di cui 30.105 quote riservate ai cittadini di paesi con i quali sono stati effettuati accordi di cooperazione), lo stesso deve riguardare i seguenti settori: autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico alberghiero, meccanica, telecomunicazione, alimentare e cantieristica navale. Quanto al lavoro autonomo, le quote sono appena 500 ed è limitato a coloro che intendano attuare un piano di investimento di interesse nazionale e di importo significativo ovvero costituire imprese start up o ancora liberi professionisti o artisti di chiara fama internazionale.

Per quanto attiene poi al lavoro subordinato stagionale, limitato ai settori agricolo e turistico alberghiero, le unità previste sono 44.000, limitate ai soli stranieri provenienti da paesi con i quali è stato attuato un accordo di cooperazione: vi è da dire, per la lunga esperienza in materia di chi scrive che, spesso, queste sono quote non utilizzate poiché considerate di  “serie b)”  con tutta probabilità poiché da esse discende un visto e, quindi, un permesso di soggiorno di durata limitata che implica un rientro nel proprio paese entro un termine massimo di 9 mesi.

Il consiglio, al contrario, è di sfruttarle e, se possibile, inviare la richiesta sia per lavoro subordinato non stagionale, sia per lavoro subordinato stagionale.

In tal modo, al di là delle maggiori possibilità di rientrare in quota avendo presentato due domande tra loro non incompatibili, sussiste la possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in lavoro non stagionale nell’ambito del successivo decreto flussi (quello appena uscito prevede 4400 quote conversione).

Questo garantirà allo straniero di soggiornare in Italia con un permesso di soggiorno di maggiore durata, uno o due anni, e rinnovabile.

Sono meccanismi certamente non semplici per i quali il supporto di un professionista si rende spesso necessario.

Le domande, il famoso “click day”, dovranno essere presentate dalle ore 9 del 27 marzo p.v.

Nel dettaglio, per la specifica attuazione delle disposizioni previste nel decreto, attendiamo l’emanazione della consueta circolare, assolutamente necessaria anche per la previsione concernente la previa verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio italiano.

Il datore di lavoro, infatti, prima di procedere all’assunzione del lavoratore straniero, dovrà dimostrare di aver esperito ogni azione per assumere un lavoratore già presente in Italia autocertificando: il mancato riscontro da parte del centro per l’ impiego, la non idoneità del lavoratore ovvero la sua mancata presentazione sul luogo di lavoro.

Chi opera nel settore è consapevole che questa verifica preventiva costituirà un’ulteriore complicazione di un procedimento non particolarmente rodato nonostante una lunga prassi.

Ci auguriamo di essere smentiti.


AVVOCATI PER L'UCRAINA

L’Ordine degli Avvocati di Lucca, nel rispetto dell’invito del Consiglio Nazionale Forense ha creato un contact point costituito da due membri, tra cui la sottoscritta, ai quali si aggiunge un nutrito gruppo di colleghi che si sono offerti di collaborare per fornire assistenza ai profughi ucraini in questo delicato momento di emergenza.

Proprio in quest’ottica ho redatto un vademecum in grado di orientare professionisti, persone in fuga dall’Ucraina e soggetti ospitanti, sugli adempimenti immediatamente necessari.

Nel link sottostante è possibile accedervi

AVVOCATI PER L’UCRAINA