L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai
Martedì 12 dicembre 2023 ho partecipato come relatrice alla Giornata Soci di Aiaf Toscana che si è svolta al Grand Hotel Adriatico di Firenze.
I soci di tutta la Regione hanno avuto l'occasione di confrontarsi sulle prassi applicative dei tribunali toscani dopo i primi mesi di entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha completamente rivoluzionato il procedimento in materia di famiglia.
Gli interventi dei relatori hanno riguardato le pronunce più rilevanti in tema di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, di richiesta cumulativa di separazione e divorzio, di provvedimenti indifferibili ed urgenti.
Si è parlato di procedimenti ove sono presenti allegazioni di violenza, tema che Aiaf ha sempre curato con particolare attenzione, analizzando lo strumento di tutela dell'ordine di protezione.
Infine, abbiamo analizzato i mezzi che la legge mette a disposizione per dare effettiva attuazione ai provvedimenti del Giudice.
È stato per tutti un momento di condivisione e di approfondimento, e per me un'importante conferma dell'amore per il lavoro che svolgo.
REGIALEX è anche formazione per le aziende
Ieri mattina lo Studio Legale REGIALEX ha svolto un incontro di formazione presso la società QUALITY HOUSE Srl di Viareggio, affiliata RE/MAX Italia, in materia di antiriciclaggio.
In particolare, l’Avv. Tiziana Pedonese ha analizzato le caratteristiche del reato di riciclaggio e di autoriciclaggio, mentre l’Avv. Maurizio Dalla Casa ha illustrato gli adempimenti previsti per una corretta compliance.
L’evento è stato seguito con partecipazione dagli agenti e consulenti che hanno interagito con i relatori manifestando interesse per tutta la durata dell’incontro.
Lo studio legale REGIALEX è orgoglioso di aver contribuito all’aggiornamento professionale di questo team, sempre attento al miglioramento delle proprie competenze!
Procedimenti in materia di famiglia dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia: documentazione economica da allegare
Dal 01 marzo 2023 è entrata in vigore la cd. Riforma Cartabia, che prevede importanti modifiche al Codice di Procedura Civile, anche per quanto riguarda il diritto di famiglia.
Oltre a prevedere un unico rito per tutti i procedimenti, non solo per quelli di competenza del Tribunale Ordinario ma anche per quelli di competenza del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare (salvo eccezioni), con l’obiettivo di snellire le regole ed abbreviare i termini, la Riforma prevede nuove regole in merito al contenuto degli atti.
In caso di domande di contributo economico, non sarà più sufficiente produrre, come in passato, le dichiarazioni dei redditi, spesso poco attendibili, ma, al contrario, sarà necessario “giocare a carte scoperte”, depositando, fin da subito, una serie di documentazione aggiuntiva, sul modello di molti paesi europei (cd. disclosure – trasparenza).
In particolare, entrambe le parti dovranno allegare i seguenti documenti:
a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il nuovo art. 473 bis 18 cpc prevede espressamente che il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, renda informazioni o effettui produzioni documentali inesatte o incomplete potrà essere valutato dal Giudice per desumere argomenti di prova e potrà avere ripercussioni in punto di condanna alle spese legali e di risarcimento del danno.
Il Giudice potrà d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi, se necessario, anche della polizia tributaria.
Non si esclude, pertanto, che il Tribunale possa disporre che le parti producano documentazione aggiuntiva, al fine di avere un quadro il più possibile completo della situazione economica e patrimoniale complessiva ed emanare, così, provvedimenti corrispondenti alla realtà dei fatti.
Alcuni Tribunali (Milano, Pavia, Velletri ecc.) hanno già iniziato.
A solo titolo di esempio, potrà essere chiesto non solo di specificare da cosa sono costituite le proprie fonti di reddito (attività da lavoro dipendente o imprenditoriale/autonomo; pensione; canoni di locazione; dividendi da partecipazioni societarie; emolumenti vari) ma anche di dichiarare eventuali benefit aziendali (autovettura; cellulare; abitazione).
Per quanto riguarda il patrimonio, oltre a specificare anche beni intestati a società fiduciarie, trust o altro, dovranno essere dichiarati conti correnti bancari e postali in Italia o all’estero; conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari in gestione in Italia o all’estero; eventuali polizze assicurative vita/sanitarie, polizze risparmio ecc.
Infine, per quanto riguarda il tenore di vita, potrebbero essere ritenuti rilevanti nominativi di collaboratori domestici, contratti di locazione di case vacanza, iscrizioni a circoli ricreativi/sportivi/culturali; scuole/università/ asilo/ nido private frequentate dai figli.
La speranza è che questa “trasparenza” forzata possa consentire ai Difensori di contestare più adeguatamente le avverse pretese e, perché no, favorire soluzioni conciliative per situazioni altamente conflittuali.
I diritti dei figli nella separazione dei genitori
Dieci punti, dieci frasi che ogni genitore dovrebbe imparare a memoria e ripetere ogni sera prima di andare a dormire, dieci regole che ogni Avvocato dovrebbe far imparare ai propri clienti che intendono separarsi, dieci comandamenti che dovrebbero essere recitati davanti al Giudice prima di ogni udienza di separazione, ma, soprattutto, dieci diritti dei figli che i genitori hanno il dovere di difendere e di proteggere, di garantire e di preservare.
E’ la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, realizzata dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel 2018, ispirata ai principi della Convenzione di New York del 1989. Ho visto Giudici che tengono questo elenco di dieci frasi attaccato fuori dalla porta della loro stanza, come un monito per i genitori, sì, ma anche per gli Avvocati che accompagnano i loro clienti in un percorso volto a creare un nuovo equilibrio della relazione familiare.
Alcuni esempi:
I figli hanno il diritto di continuare a voler bene ad entrambi i genitori, hanno il diritto di manifestare il loro amore senza paura di ferire o di offendere l’uno o l’altro. I figli hanno il diritto di restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la relazione con i nonni, di continuare a frequentare i parenti di entrambi i rami genitoriali e gli amici.
L'amore non si misura con il tempo ma con la cura e l'attenzione.
I figli hanno il diritto di non essere trattati come adulti, di non diventare i confidenti o gli amici dei loro genitori, di non doverli sostenere o consolare. I figli hanno il diritto di non essere travolti dalla sofferenza degli adulti.
I figli hanno il diritto di essere informati da entrambi i genitori della decisione di separarsi, in modo adeguato alla loro età e maturità, senza essere caricati di responsabilità o colpe, senza essere messi a conoscenza di informazioni che possano influenzare negativamente il rapporto con uno o entrambi i genitori. hanno il diritto di non subire la separazione come un fulmine, nè di essere inondati dalle incertezze e dalle emozioni dei genitori.
I figli hanno il diritto di non essere costretti a prendere le parti dell’uno o dell’altro, di non dover scegliere tra loro. I figli hanno il diritto di non essere costretti a schierarsi con uno o con l'altro genitore e con le rispettive famiglie.
Quante volte i genitori che si separano, troppo coinvolti nei loro contrasti, non si accorgono che stanno violando questi diritti!
E allora: non è vero che la separazione dei genitori è sempre dannosa per i figli. La decisione di non far subire ai propri figli il trauma della separazione spetta solo ed unicamente ai genitori.
Solo loro hanno la possibilità di far sì che al posto di un crollo ci sia una ricostruzione, che al posto di un dubbio ci sia una certezza, che al posto di una ferita ci sia uno scudo.
Restituzione del mantenimento versato al coniuge? In alcuni casi SI (Cass. Civile, Sezioni Unite, Sentenza 8 novembre 2022 n. 32914)
Nel corso del giudizio, con la sentenza di primo grado oppure con la sentenza di appello, può accadere che siano modificate le condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi o ex coniugi, separati o divorziati.
Cosa succede se l’assegno di mantenimento per il coniuge (o l’assegno divorzile per l’ex coniuge) viene ridotto o annullato? Le somme che un coniuge ha versato ma sono risultate non dovute devono essere restituite?
Con la sentenza n. 32914 del 08/11/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.
Se la modifica si basa su fatti sopravvenuti, gli effetti decorrono dal momento in cui essi si verificano e ciò che è stato versato non potrà essere richiesto indietro.
Se, invece, la modifica si basa su una diversa valutazione di fatti già sottoposti all’attenzione del Giudice, occorre distinguere:
- Se viene accertato che, fin dall’origine, il richiedente (o avente diritto) non aveva i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento o divorzile, le prestazioni economiche ricevute dovranno essere restituite;
- Se, invece, la nuova valutazione dei fatti ha interessato le condizioni economiche del soggetto obbligato oppure solo la quantificazione in ribasso dell’assegno di mantenimento o divorzile (purché si tratti di somme di denaro di modesta entità), ciò che è stato ricevuto in eccesso non dovrà essere restituito in quanto si presume che dette somme siano state consumate dal soggetto richiedente, per la sua accertata debolezza economica.
Si tratta di una sentenza che avrà moltissime ripercussioni nelle aule giudiziarie, dove il tema era da tempo dibattuto con orientamenti contrastanti.
Incontro di studio AIAF Toscana- 14 aprile 2022 - relatrice Avv. Tiziana Pedonese
UNA NUOVA CONVIVENZA NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE LA PERDITA DELL’ASSEGNO DIVORZILE
La Corte di Cassazione aveva più volte affermato che chi instaurava una nuova stabile convivenza con un nuovo compagno/a perdeva il diritto di percepire un assegno di divorzio dall’ex coniuge.
Con la sentenza n. 32198 pubblicata il 05.11.2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, invece, che tale perdita non è automatica.
Il mutamento di indirizzo è stato determinato dal diverso modo di concepire l’assegno divorzile che, fino al 2017, è sempre stato collegato all’esigenza di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale mentre, adesso, serve a garantire a chi non ha mezzi di sussistenza di poter sopravvivere (funzione assistenziale) o a compensare i sacrifici che uno dei due coniugi ha sostenuto durante il matrimonio per la famiglia e per i figli (funzione compensativa).
In quest’ottica si è stabilito che, con l'instaurazione di una convivenza, viene meno il diritto alla componente assistenziale dell'assegno, "per la serietà che deve essere impressa al nuovo impegno, anche se non formalizzato, e per la dignità da riconoscere alla nuova formazione sociale". In sostanza, si presume che la costituzione di un nucleo familiare stabile comporti la reciproca contribuzione, da parte di ciascuno dei conviventi, al menage familiare,
Altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la componente compensativa dell'assegno divorzile.
Se l'attuale mancanza di mezzi adeguati dell'ex coniuge (che rimane necessario prerequisito di fatto) è dovuta a ruoli assunti di comune accordo all'interno della famiglia, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario dell'assegno non perde automaticamente il diritto di continuare a percepirlo in quanto, afferma la Corte di Cassazione, il contributo dato dal coniuge debole, con le sue scelte personali e condivise, alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge, rimarrebbe ingiustamente sacrificato se l’assegno fosse completamente eliminato.
In base alla regola generale di ripartizione dell'onere della prova, sarà il coniuge obbligato a corrispondere l'assegno a dover dimostrare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di limitarne l'ammontare alla sola componente compensativa. Il coniuge beneficiario, dal canto suo, dovrà dimostrare di essere privo di mezzi adeguati (anche in base ad uno squilibrio delle posizioni economiche degli ex coniugi), di aver rinunciato ad occasioni lavorative e di crescita professionale durante il matrimonio e di aver contribuito, con il proprio apporto dato alla famiglia, alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Trasferimenti immobiliari senza atto notarile
DIRITTO DI FAMIGLIA
In sede di separazione e divorzio sono possibili trasferimenti immobiliari senza l’intervento del Notaio
Finora i coniugi potevano accordarsi, in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, sulla ripartizione dei loro beni immobili, ma si trattava solo di un accordo preliminare, che doveva poi essere ratificato da un atto notarile per poter essere trascritto nei registri immobiliari.
Questo procedimento creava non pochi problemi, in quanto, oltre a costringere ad un esborso per l’atto notarile definitivo, comportava il rischio che, se una delle parti si fosse successivamente sottratta all’accordo, si sarebbe dovuto instaurare un giudizio contenzioso, dalla durata e dagli esiti incerti, con grave pregiudizio per le parti e per gli eventuali figli, in una materia, come è quella familiare, che, al contrario, impone una soluzione il più veloce possibile, quanto meno per quel che riguarda le questioni economiche, che possono tradursi in ulteriori motivi di contrasto tra i coniugi.
Con la sentenza n. 21761 del 29.07.2021, invece, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, uniformandosi ad altre precedenti decisioni dello stesso tenore, che però contrastavano con le prassi dei Tribunali e con le opinioni della dottrina, hanno chiarito che sono validi gli accordi, contenuti in divorzi congiunti o separazioni consensuali, che trasferiscono ad uno o ad entrambi i coniugi, oppure ai figli, la proprietà (o altro diritto reale, come ad esempio l’usufrutto) su beni mobili ed immobili. Il suddetto accordo, inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice, assume la forma di un atto pubblico e può direttamente essere trascritto nei registri immobiliari, senza che sia necessario un successivo atto notarile.
Il verbale di udienza di comparizione dei coniugi, con l’attestazione del cancelliere del Tribunale, dovrà però contenere alcune precisazioni: identificazione catastale, riferimento alle planimetrie indicate in catasto, dichiarazione resa dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. L’ausiliario del Giudice dovrà poi verificare la coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre, eventualmente mediante apposito protocollo che ciascun Tribunale potrà predisporre.
E’ innegabile che tale pronuncia, avente ad oggetto una questione di particolare importanza nella pratica, avrà un rilevante impatto nel sistema giudiziario nazionale, anche alla luce degli importantissimi vantaggi fiscali già previsti per l’esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione divorzio.
Vaccino anti Covid al figlio minorenne: In caso di disaccordo tra i genitori decide il Giudice
Per la somministrazione del vaccino anti covid al figlio minorenne occorre il consenso di entrambi i genitori e può capitare, soprattutto in caso di separazione, che padre e madre non siano d’accordo.
Il Tribunale di Monza, con la recente decisione del 22.07.2021, si è occupato di un caso in cui la madre di un ragazzo di 15 anni, dopo essersi consultata con il pediatra, aveva prenotato la somministrazione del vaccino anticovid al figlio (che a sua volta aveva espresso la volontà di essere vaccinato). Al momento della firma del modulo del consenso, però, il padre aveva rifiutato, sostenendo che per i minori vi sono pochi rischi di contrarre forme gravi della malattia e che, al contrario, il vaccino è ancora in fase sperimentale e non sono stati ancora adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della somministrazione.
In questi casi, la decisione va rimessa al Giudice.
Il Tribunale, una volta riscontrato, tramite documentazione del medico curante, che, nel caso in esame, non vi erano specifiche controindicazioni per la somministrazione del vaccino al minore, ha risolto il conflitto genitoriale autorizzando la madre a sottoscrivere il consenso informato anche senza il consenso dell’altro genitore.
Secondo il Giudice, la gravità e la diffusione del virus rappresentano un concreto pericolo per la salute del minore. Dati scientifici univoci sono concordi nel ritenere che i vaccini abbiano una elevata efficacia nel proteggere dalla forma grave della malattia sia i singoli sia la collettività, ed in particolare i soggetti vulnerabili, con un rapporto rischi/benefici “in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce d’età, comprese quelle più giovani, che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione”.
Ai fini della risoluzione del conflitto va inoltre tenuta in considerazione la volontà manifestata dal minore adolescente che aveva espresso con chiarezza l’intenzione di sottoporsi al vaccino per poter tornare ad una vita normale sia sul piano scolastico che relazionale.