Il Manuale Operativo nel Franchising
Non esiste Franchising senza Manuale Operativo. È questo il documento che contiene tutte le informazioni utili e necessarie (Know How) per poter gestire al meglio un'attività in affiliazione.
In parole povere, con il Manuale Operativo il franchisor (l’affiliante) trasmette al franchisee (l’affiliato) le linee guida per le gestione del punto vendita unitamente ad informazioni tecniche e commerciali funzionali al successo del business.
È quindi un compendio del metodo imprenditoriale e della sua ottimizzazione, finalizzato non solo ad ottenere risultati economici, ma anche a creare una relazione duratura e solida con la casa madre, in una logica di beneficio comune e del successo di un Brand.
Va da sé che il Manuale Operativo è necessariamente sartoriale ovvero costruito sulla specifica realtà di riferimento e chi ne assume l’incarico della redazione, è persona che, oltre alle necessarie competenze tecnico-giuridiche, deve conoscere l’attività aziendale del franchisor.
Se ne comprende la sua importanza anche solo leggendo un contratto di franchising, all’interno del quale sono frequenti e costanti i riferimenti al contenuto del Manuale Operativo, fino al punto che molto spesso è previsto che la sua violazione costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da giustificare la risoluzione del contratto di affiliazione.
Non solo, quindi, per un affiliato sarà necessario conoscerne il contenuto, ma sarà indispensabile che lo stesso gli sia messo a disposizione prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione affinchè sia studiato e ben compreso.
FRANCHISING: UN'OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
DIVENTARE FRANCHISOR: I PROFILI LEGALI
Un primo step necessario è che il Franchisor provveda alla registrazione del proprio marchio, così realizzando almeno un triplice scopo:
- ne sarà consentita la tutela e ne sarà evitata la confusione con altri marchi,
- ne sarà possibile la concessione in licenza d’uso agli affiliati,
- permetterà agli affiliati di identificarsi.
Un secondo step è lo sviluppo del Manuale Operativo perché con esso sia possibile per l’affiliato riprodurre il modello di business del Franchisor; esso fungerà anche a funzione di guida ogni volta che per il Franchisee sia necessaria la sua consultazione .
Un terzo step sarà costituito dalla redazione di un modello di contratto di Franchising, nel rigoroso rispetto della legge 129/2004, seppure tarato su misura in funzione della specificità del business di riferimento. A livello di contenuto minimo, in esso saranno comunque definiti: fee di ingresso e royalties, spese iniziali, l’ambito territoriale di esclusiva, il Manuale Operativo, il know how, le condizioni di rinnovo, cessazione e durata dell’affiliazione.
E’ al tal fine indispensabile che il Franchisor si rivolga ad un avvocato, evitando il fai da te o la riproduzione di modelli reperiti in rete.
Oltre a tali aspetti legali ed a quelli più prettamente finanziari e formativi, il Franchisor dovrà avere sviluppato un piano di comunicazione per trasmettere la propria Brand Identity ed uno di marketing al fine di reperire affiliati.
Curatela fallimentare ed azioni di responsabilità
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è oramai consolidata nel ritenere la legittimazione del curatore fallimentare ad agire nei confronti dell’organo gestorio e di controllo , di una società a responsabilità limitata, sia con l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, che con l’azione propria dei creditori sociali.
In pratica, la Suprema Corte ritiene che la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, seppure non abbia operato alcun richiamo alle norme in materia di società per azioni, non abbia però contestualmente abrogato la legittimazione del curatore fallimentare di società a responsabilità limitata all’esercizio dell’azione ai sensi dell’art. 146 L.F..
Ciò perché in forza di quest’ultima norma, la curatela è abilitata all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società. Inoltre, è dato parimenti consolidato che il curatore, anche in caso di fallimento di s.r.l., possa esercitare ambedue le azioni cumulativamente tra loro, atteso il carattere unitario e inscindibile dell’azione di responsabilità prevista dall’art. 146 L.F. .
Detto in altre parole, il curatore del fallimento che propone l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita, ex art.lo 146 L.F., è legittimato ad esercitare congiuntamente l’azione di responsabilità contrattuale verso la società – disciplinata dall’art..lo 2393 cc - nonché l’azione di responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali - disciplinata dall’art.lo 2394 cc - , cumulandone i benefici ai fini della reintegrazione del patrimonio della società fallita, anche in ordine al diverso regime di prescrizione che le caratterizza (Cass. 20.09.2019 n. 23452; Cass. 19.08.2016 n. 17197; Cass. 4.12.2015 n. 23452)
Diversa, come detto, è però la natura delle due azioni in quanto : a) l’azione sociale di responsabilità mira ad accertare una responsabilità contrattuale in capo all’amministratore e dei sindaci . Essa presuppone la violazione dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo – in barba al dovere di diligenza previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c. e che da tale violazione sia derivato un danno al patrimonio sociale del quale si chiede il risarcimento. B) la responsabilità nei confronti dei creditori sociali ha invece natura extracontrattuale e sussiste nel caso in cui il comportamento dell’organo di gestione abbia determinato una perdita nel patrimonio sociale tale da renderlo insufficiente a garantire il soddisfacimento dei debiti assunti verso i creditori sociali.
Diversi è anche il dies a quo dei termini prescrizionali delle due azioni, in quanto: a) nella azione per responsabilità contrattuale, il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data di cessazione dalla carica sociale . b) nell’azione per responsabilità extracontrattuale verso i creditori, il termine prescrizionale, ugualmente quinquennale come nel caso precedente, decorre dal giorno in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto fa terzi.