Il 29 ottobre 2024 si è tenuto il primo dei due incontri sul tema del diritto penale della famiglia, promossi dall’associazione AIAF sezione territoriale di Lucca, volti ad inquadrare i punti di contatto tra la tutela civile e la tutela penale alla luce della Riforma Cartabia.

L’incontro è stato introdotto dall’Avv. Elena Benedetti, Presidente AIAF Toscana, e moderato dall’Avv. Tiziana Pedonese, coordinatrice del gruppo di lavoro, che ha esplorato levoluzione del tormentato concetto di famiglia e linfluenza delle nuove dinamiche sociali e culturali su questo istituto. Tiziana ha spiegato come la famiglia, nelle sue forme moderne – in cui dobbiamo necessariamente includere le unioni civili, le convivenze e le relazioni stabili senza convivenza – sia una realtà giuridica in costante mutamento, in relazione alla quale il diritto penale, pur restando in parte subordinato alla disciplina civile, possieda un’autonomia applicativa.

È necessaria quindi una riflessione sul ruolo dell’avvocato di famiglia che, nel trovarsi ad affrontare i problemi nascenti dalla disgregazione o comunque dalla modifica delle dinamiche del nucleo familiare dei propri assistiti, non può esimersi dall’analizzare le tutele offerte anche in ambito penalistico. Esso deve avere una formazione multidisciplinare e una particolare sensibilità dinanzi al dolore che spesso accompagna, per lungo periodo il procedimento sia esso civile o penale.

L’Avv. Paola Memmola ha analizzato alcuni delitti legati alluso improprio della tecnologia in contesti familiari, quali “interferenze illecite nella vita privata – art 615 bis c.p.”, “accesso abusivo a sistemi informatici o telematici – art 615 ter c.p.” e “violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza – art 616 c.p.”.

Nel sottolineare la rilevanza di questi crimini soprattutto nella fase istruttoria del giudizio, ha ricordato che il difensore deve prestare particolare attenzione alle modalità con cui le parti si procurano i mezzi di prova da utilizzare nel processo: a titolo esemplificativo la ripresa della vita privata altrui, anche se operata da un soggetto che vive nel medesimo habitat familiare, è lecita solo quando lautore della condotta sia parte della ripresa stessa oppure quando è stato dato il consenso e sussiste consapevolezza della captazione.

Successivamente, l’Avv. Paola Bragazzi ha discusso larticolo 612 ter c.p., che prevede il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. “revenge porn”. Si tratta di un reato plurioffensivo, che lede la privacy, l’autodeterminazione della sfera sessuale individuale e la libertà morale della persona offesa, dove il presupposto del reato è la totale mancanza del consenso alla diffusione.

Il comma 2 dell’articolo 612 ter cp, assume rilevanza in ambito familiare perché tratta dei cd. “distributori secondari”, persone che non hanno realizzato o sottratto l’immagine, ma la diffondono ad un’ ampia platea rendendola in questo modo virale; secondo la Cassazione il reato si consuma al momento dell’invio, quindi anche se viene trasmesso ai familiari (che non hanno interesse alla diffusione) si configura la condotta prevista.

Sempre nell’ottica dei rapporti familiari, il comma 3 prevede un aumento della pena se il reato è commesso dal coniuge / persona legata da relazione affettiva, riconoscendo maggior disvalore in funzione del rapporto tra reo e persona offesa.

A concludere gli interventi è stata lAvv. Eleonora Romani, che ha analizzato alcuni dei reati “contro l’assistenza familiare”, mediante i quali il legislatore mira a proteggere i membri del nucleo familiare da condotte che determinano una compromissione psicologica, educativa, fisica o materiale.

Tra questi, l’articolo 571 c.p., atto a punire labuso dei mezzi di correzione o di disciplina, reato che non si integra in presenza di un atto di violenza fine a se stesso o violenza fine all’educazione, bensì nell’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, tali per cui il minore si senta svilito, triste, limitato nella sua libertà di espressione (tutela l’aspetto educativo – psicologico del minore). Circa la fattispecie prevista dall’art.  572 c.p. – maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha precisato che il reato si integra anche in presenza di un singolo episodio di violenza, accompagnato da una serie di insulti e minacce, atti riconosciuti come lesivi della dignità e della integrità psicologica di tutti i componenti della famiglia.

L’appuntamento è al 26 novembre per una tavola rotonda tra avvocati e magistrati nel corso della quale l’attenzione si soffermerà sulla “contaminazione” tra civile e penale,  alla luce dell’art. 64 bis att c.p.p. così come modificato dalla Riforma Cartabia ed in generale sulle norme procedurali relative agli ordini di protezione ed alle misure cautelari.

Avv. Tiziana Pedonese & Dott.ssa Sara Del Dianda