La riforma ha modificato, tra le altre, la procedibilità del reato di lesioni personali.
Volendoci soffermare in questa sede sulle sole lesioni volontarie, è importante rimarcare che il legislatore ha mantenuto la tecnica di redazione previgente, costituita da rinvii ad altre norme, eccezioni e correttivi, in tal modo non contribuendo alla immediata percezione del nuovo regime, circostanza che rende utile questa breve annotazione.
Adesso la fattispecie è perseguibile a querela anche quando la durata della malattia supera i venti giorni (lesioni lievi o levissime).
Sarà invece sempre perseguibile d’ufficio:
quando il reato è commesso nei confronti di personale sanitario o socio-assistenziale (art. 61 n° 11 octies c. p.);
quando la malattia superi i quaranta giorni (lesioni gravi o gravissime, art. 583 c. p.);
quando la persona offesa sia incapace per età o infermità (se la malattia è sotto i venti giorni però, grazie all’inciso dell’ultimo comma, resta perseguibile a querela);
quando il fatto è stato commesso con l’uso di armi – anche improprie – o da persona travisata o da più persone riunite (art. 585 c. p.).
Un quadro sinottico tutt’altro che semplice.