Dal 01 marzo 2023 è entrata in vigore la cd. Riforma Cartabia, che prevede importanti modifiche al Codice di Procedura Civile, anche per quanto riguarda il diritto di famiglia.
Oltre a prevedere un unico rito per tutti i procedimenti, non solo per quelli di competenza del Tribunale Ordinario ma anche per quelli di competenza del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare (salvo eccezioni), con l’obiettivo di snellire le regole ed abbreviare i termini, la Riforma prevede nuove regole in merito al contenuto degli atti.
In caso di domande di contributo economico, non sarà più sufficiente produrre, come in passato, le dichiarazioni dei redditi, spesso poco attendibili, ma, al contrario, sarà necessario “giocare a carte scoperte”, depositando, fin da subito, una serie di documentazione aggiuntiva, sul modello di molti paesi europei (cd. disclosure – trasparenza).
In particolare, entrambe le parti dovranno allegare i seguenti documenti:
a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il nuovo art. 473 bis 18 cpc prevede espressamente che il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, renda informazioni o effettui produzioni documentali inesatte o incomplete potrà essere valutato dal Giudice per desumere argomenti di prova e potrà avere ripercussioni in punto di condanna alle spese legali e di risarcimento del danno.
Il Giudice potrà d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, avvalendosi, se necessario, anche della polizia tributaria.
Non si esclude, pertanto, che il Tribunale possa disporre che le parti producano documentazione aggiuntiva, al fine di avere un quadro il più possibile completo della situazione economica e patrimoniale complessiva ed emanare, così, provvedimenti corrispondenti alla realtà dei fatti.
Alcuni Tribunali (Milano, Pavia, Velletri ecc.) hanno già iniziato.
A solo titolo di esempio, potrà essere chiesto non solo di specificare da cosa sono costituite le proprie fonti di reddito (attività da lavoro dipendente o imprenditoriale/autonomo; pensione; canoni di locazione; dividendi da partecipazioni societarie; emolumenti vari) ma anche di dichiarare eventuali benefit aziendali (autovettura; cellulare; abitazione).
Per quanto riguarda il patrimonio, oltre a specificare anche beni intestati a società fiduciarie, trust o altro, dovranno essere dichiarati conti correnti bancari e postali in Italia o all’estero; conti deposito e altri investimenti in strumenti finanziari in gestione in Italia o all’estero; eventuali polizze assicurative vita/sanitarie, polizze risparmio ecc.
Infine, per quanto riguarda il tenore di vita, potrebbero essere ritenuti rilevanti nominativi di collaboratori domestici, contratti di locazione di case vacanza, iscrizioni a circoli ricreativi/sportivi/culturali; scuole/università/ asilo/ nido private frequentate dai figli.
La speranza è che questa “trasparenza” forzata possa consentire ai Difensori di contestare più adeguatamente le avverse pretese e, perché no, favorire soluzioni conciliative per situazioni altamente conflittuali.