Nel corso del giudizio, con la sentenza di primo grado oppure con la sentenza di appello, può accadere che siano modificate le condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi o ex coniugi, separati o divorziati.

Cosa succede se l’assegno di mantenimento per il coniuge (o l’assegno divorzile per l’ex coniuge) viene ridotto o annullato? Le somme che un coniuge ha versato ma sono risultate non dovute devono essere restituite?

Con la sentenza n. 32914 del 08/11/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto.

Se la modifica si basa su fatti sopravvenuti, gli effetti decorrono dal momento in cui essi si verificano e ciò che è stato versato non potrà essere richiesto indietro.

Se, invece, la modifica si basa su una diversa valutazione di fatti già sottoposti all’attenzione del Giudice, occorre distinguere:

  • Se viene accertato che, fin dall’origine, il richiedente (o avente diritto) non aveva i presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento o divorzile, le prestazioni economiche ricevute dovranno essere restituite;
  • Se, invece, la nuova valutazione dei fatti ha interessato le condizioni economiche del soggetto obbligato oppure solo la quantificazione in ribasso dell’assegno di mantenimento o divorzile (purché si tratti di somme di denaro di modesta entità), ciò che è stato ricevuto in eccesso non dovrà essere restituito in quanto si presume che dette somme siano state consumate dal soggetto richiedente, per la sua accertata debolezza economica.

Si tratta di una sentenza che avrà moltissime ripercussioni nelle aule giudiziarie, dove il tema era da tempo dibattuto con orientamenti contrastanti.