L’ex marito e padre di un minore, aveva corrisposto, spesso, in ritardo, l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, stabilito dal Tribunale in sede di separazione dei coniugi.

Sappiamo bene che il fatto è perseguibile solo nel caso in cui si facciano venire meno i “mezzi di sussistenza”, intendendosi per questi, i supporti economici atti a garantire il minimo indispensabile per la sopravvivenza (vitto, abitazione, istruzione e salute).

La giurisprudenza recentemente si è soffermata sulla rilevanza del ritardo ed è giunta alla conclusione secondo la quale solo un inadempimento serio e sufficientemente protratto nel tempo, al punto tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici, rende la fattispecie sanzionabile anche penalmente.

Occorre cioè valutare in concreto la gravità del ritardo, intesa come l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare.

Proprio in considerazione di questo genere di valutazione, l’imputato è stato assolto.