DIRITTO DI FAMIGLIA

 

In sede di separazione e divorzio sono possibili trasferimenti immobiliari senza l’intervento del Notaio

 Finora i coniugi potevano accordarsi, in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, sulla ripartizione dei loro beni immobili, ma si trattava solo di un accordo preliminare, che doveva poi essere ratificato da un atto notarile per poter essere trascritto nei registri immobiliari.

Questo procedimento creava non pochi problemi, in quanto, oltre a costringere ad un esborso per l’atto notarile definitivo, comportava il rischio che, se una delle parti si fosse successivamente sottratta all’accordo, si sarebbe dovuto instaurare un giudizio contenzioso, dalla durata e dagli esiti incerti, con grave pregiudizio per le parti e per gli eventuali figli, in una materia, come è quella familiare, che, al contrario, impone una soluzione il più veloce possibile, quanto meno per quel che riguarda le questioni economiche, che possono tradursi in ulteriori motivi di contrasto tra i coniugi.

Con la sentenza n. 21761 del 29.07.2021, invece, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, uniformandosi ad altre precedenti decisioni dello stesso tenore, che però contrastavano con le prassi dei Tribunali e con le opinioni della dottrina, hanno chiarito che sono validi gli accordi, contenuti in divorzi congiunti o separazioni consensuali, che trasferiscono ad uno o ad entrambi i coniugi, oppure ai figli, la proprietà (o altro diritto reale, come ad esempio l’usufrutto) su beni mobili ed immobili. Il suddetto accordo, inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del Giudice, assume la forma di un atto pubblico e può direttamente essere trascritto nei registri immobiliari, senza che sia necessario un successivo atto notarile.

Il verbale di udienza di comparizione dei coniugi, con l’attestazione del cancelliere del Tribunale, dovrà però contenere alcune precisazioni: identificazione catastale, riferimento alle planimetrie indicate in catasto, dichiarazione resa dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. L’ausiliario del Giudice dovrà poi verificare la coincidenza dell’intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre, eventualmente mediante apposito protocollo che ciascun Tribunale potrà predisporre.

E’ innegabile che tale pronuncia, avente ad oggetto una questione di particolare importanza nella pratica, avrà un rilevante impatto nel sistema giudiziario nazionale, anche alla luce degli importantissimi vantaggi fiscali già previsti per l’esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione divorzio.